REDDITO DI CITTADINANZA – LA GESTIONE DEI PAIS E DEI PUC AL TERMINE DEI 18 MESI DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la Nota 7605 del 30 settembre 2020 – Gestione delle attività previste dai Patti per l’Inclusione e dai Progetti Utili alla Collettività (PUC), al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte dei nuclei familiari beneficiari e presentazione di una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza.
La nota chiarisce che le attività previste dal Patto per l’inclusione sociale possono proseguire anche una volta che il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico per le 18 mensilità previste. I relativi costi potranno essere posti a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà o del PON Inclusione (Avviso 3/2016 o dell’Avviso 1/2019 PaIS).
Per quanto riguarda le attività previste dai Progetti Utili alla Collettività (PUC) il Ministero ritiene che debbano essere sospese poiché, come previsto dalla normativa in vigore, il premio speciale unitario si può applicare solo ai beneficiari del RDC. Pertanto, nel periodo in cui il nucleo familiare non percepisce più il Reddito di Cittadinanza, i componenti che dovessero continuare a svolgere i PUC sarebbero privi della copertura assicurativa dell’INAIL, garantita centralmente.