FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dal Decreto Legge 102 del 31 agosto 2013 (art. 6 c. 5) convertito con modifiche dalla Legge 124/2013 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di sostenere le famiglie destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. La Legge di Bilancio 2022 non ha rifinanziato il Fondo a partire dal 2022.
Le risorse non sono distribuite direttamente ai cittadini ma ripartite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, alle Regioni e Province autonome (prioritariamente a quelle che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo) che, a loro volta, le ripartiscono ai Comuni ad alta tensione abitativa da loro individuati. Espandi
L’attuazione della norma è affidata al Decreto del MIT del 14 maggio 2014, che, oltre a procedere al riparto tra le Regioni, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, della dotazione per il 2014, provvede a definire le caratteristiche della “morosità incolpevole” e le condizioni prioritarie nella concessione dei contributi.
Lo stesso decreto dispone che il Comune destinatario del fondo, al quale è affidata la gestione dell’intervento, debba, una volta pubblicato il relativo bando, istruire le pratiche di accesso ai contributi (l’importo massimo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare gli 8 mila euro) e verificare i requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali dei richiedenti.
Sempre nel 2014, il Decreto Legge 47/2014 (art. 1 c. 2) convertito dalla Legge 80/2014, incrementa la dotazione del Fondo fino al 2020. Il Decreto MIT del 30 marzo 2016 procede, invece, alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi: in particolare, viene innalzato a 12 mila euro l’importo massimo di contributo concedibile e viene altresì introdotta una nuova finalizzazione dei contributi.
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Ultimo aggiornamento al 9 febbraio 2023