ADI – Chiarimenti Inps in merito alla sospensione del beneficio
Con il messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 l’INPS fornisce indicazioni in merito all’obbligo di presentazione dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) al primo appuntamento presso i servizi sociali. La presentazione, com’è noto, deve avvenire entro 120 dalla sottoscrizione del PAD ovvero, in prima applicazione, dalla comunicazione ai servizi sociali delle domande accolte.
Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni sono applicate le prime sospensioni del beneficio economico (quindi a partire dalla mensilità di giugno).
A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite.
Inoltre, anche dopo l’applicazione della sospensione i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai Servizi sociali per registrare il primo incontro. Dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l’erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate.
Le registrazioni dell’avvenuto incontro che perverranno ad INPS entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni (quindi, in prima applicazione, entro il 20 giugno) saranno rielaborate in tempo utile per attivare le relative disposizioni mensili di pagamento.
Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.
Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.