BONUS BEBE’
ASSEGNO PER INCENTIVARE LA NATALITA’ E CONTRIBUIRE ALLE SPESE PER IL SUO SOSTEGNO
Il Bonus Bebè è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, art. 1 cc. 125-129) e disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015 quale misura di sostegno alla natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il finanziamento per tale misura ammonta a 348 mln nel 2020 e 410 mln nel 2021, a cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia istituito dall’art.1 c. 339 della Legge 160/2019. In attuazione della Legge Delega 46/2021 per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico e del conseguente d.lgs. 230/2021, il Bonus Bebè è abrogato perchè riassorbito nell’Assegno unico e universale per i figli a carico.
Si tratta di un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente dal mese di nascita o adozione fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di cittadini di stati extracomunitari con permesso per lungosoggiornanti, residenti in Italia. Espandi
Il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune.
Il requisito economico richiesto è un ISEE del nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superiore a 25.000 euro annui, al momento della presentazione della domanda e per tutto il beneficio. Qualora l’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui l’importo dell’assegno è raddoppiato.
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto, a domanda, dall’INPS. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita o dell’ ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Il beneficio, rifinanziato dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017, art. 1 c. 248), è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
La Legge 136/2018 (art. 23 quater) di conversione del D.L. Fiscale 119/2018 estende il Bonus anche per i nati 2019, e per ogni figlio successivo al primo nato/adottato nel 2019 l’assegno è incrementato del 20%. A tal fine si dispone lo stanziamento aggiuntivo di 204 mln per il 2019 e 240 mln per il 2020.
Con la Legge di Bilancio 2020 il bonus bebè viene esteso anche a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus diviene una prestazione ad accesso modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. L’importo dell’assegno annuo viene così modulato:
DOCUMENTI E LINK UTILI:
- Circolare INPS n.93 del 8/05/2015
- INPS – Bonus Bebè 2015-2017
- Circolare INPS n. 50 del 19/03/2018
- INPS – Bonus Bebè 2018
Ultimo aggiornamento al 14 febbraio 2023